L’obiettivo dell’attentato è quello di far saltare in aria i tralicci e di danneggiare le stazioni ferroviarie, in questa occasione accidentalmente vi muore una persona (Marcantoni, Postal 2014: 47–49).
Tale atto terroristico aggrava maggiormente la situazione già vacillante. Gli italiani temendo un’ulteriore destabilizzazione politica, militarizzano la regione. In conseguenza l’insoddisfazione dei sudtirolesi aumenta, provocando ulteriori atti di violenza. Il governo italiano comincia una nuova politica caratterizzata da rappresaglie e retate (Marcantoni, Postal 2014: 49–55).
Durante l’autunno del 1961 cominciano i lavori per il nuovo Statuto di Autonomia. Il disegno del documento chiamato «Pacchetto», scritto da Silvius Magnago, viene approvato seppur con maggioranza minima. La nuova legge entra in vigore nel 1972 e la situazione nella regione finalmente si placa. Il secondo Statuto di Autonomia garantisce un’ampia autonomia della provincia (Golemo 2013: 106–110). Le regole più significative introdotte dallo Statuto sono: l’autonomia trattata separatamente per ognuna delle province: di Bolzano e di Trento (Blanco 2006: 134); le competenze importanti trasferite all’ente provinciale con possibilità di ampliamento delle autonomie (Blanco 2006: 134) e soprattutto «la norma più importante, ma anche controversa […] quella della “proporzionale etnica” in provincia di Bolzano: essa sancisce il criterio di ripartizione dei posti nel pubblico impiego sulla base della consistenza dei gruppi linguistici provinciali, consistenza numerica desunta dai periodici censimenti della popolazione che prevedono anche una dichiarazione di appartenenza» (Blanco 2006: 134–135).
Nel 2001 un’ulteriore riforma della Costituzione Italiana riguardo l’Alto Adige riporta le seguenti modifiche:
–– la Regione composta da due province autonome, elementi portanti dell’autonomia territoriale (Blanco 2006: 135);
–– il rafforzamento della presenza dei ladini in Consiglio regionale (Blanco 2006: 136);
–– l’introduzione ufficiale della denominazione Südtirol (Blanco 2006: 136).
La Proporzionale etnica
Prima di tutto riguardo la legge della Proporzionale etnica c’è un problema rilevante a livello di definizione. Nell’ambito della ricerca contemporanea non esiste una definizione chiara e univoca del termine ‘etnicità’. La legge, invece, ha bisogno di soluzioni trasparenti e precise. Il criterio più importante, per non dire unico, per rendere la norma applicabile, è la differenza linguistica. Ogni abitante dell’Alto Adige di 14 anni compiuti, deve dichiarare la propria etnia (in base alla lingua parlata) nel censimento e la sua dichiarazione sarà il fondamento per l’esercizio delle norme derivanti dalla proporzionale.
s. 191-192